Regolamento
art. 1 - Denominazione-amministrazione-sede
Il presente Regolamento concerne le attribuzioni, la gestione e il funzionamento del "Centro di Ateneo per lo studio di Roma (CROMA)" d'ora in poi denominato Centro, dell'Università degli Studi Roma Tre, istituito con decreto rettorale del... nel rispetto delle norme statutarie (art.16 comma 6) e di quanto previsto dall'art.17 del RGA.
Il Centro si configura come un centro di spesa dotato di autonomia di bilancio, secondo quanto statuito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (Centro di spesa di tipo "A").
Il Centro ha sede in Roma nei locali all'uopo destinati.
art. 2 - Scopi
Il Centro costituisce una struttura di raccordo e promozione di attività di ricerca - interne ed esterne all'Ateneo - e di prestazione di servizi editoriali, di documentazione e di alta formazione con riferimento a Roma e alla sua area metropolitana. Il Centro si propone di promuovere gli studi su Roma - anche attraverso l'analisi comparativa con le altre città, specie europee e dell'area del Mediterraneo - soprattutto agevolando le collaborazioni a livello multidisciplinare ed interdisciplinare, nazionale ed internazionale. A tal fine il Centro potrà, anche in collaborazione o per contro di altri Enti, sviluppare programmi di ricerca; promuovere conferenze, seminari, convegni; costituire un centro di documentazione, banche dati e servizi bibliografici disponibili anche su rete informatica; creare una rete informativa tra tutti gli studiosi, i centri di ricerca e gli enti culturali impegnati in ricerche su Roma e il suo patrimonio storico-artistico-monumentale-ambientale; realizzare pubblicazioni specializzate, anche al fine di diffondere i risultati delle ricerche; sostenere ed assumere iniziative rivolte alla tutela e alla rivitalizzazione del patrimonio culturale e storico di Roma; curare la divulgazione scientifica; promuovere la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l'organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stages e corsi di alta formazione, ed il sostegno a corsi di dottorato di ricerca, nonché l'istituzione e la gestione di borse di studio; favorire rapporti e promuovere collaborazioni - nel quadro delle proprie finalità - con singoli studiosi, istituzioni universitarie, enti culturali e scientifici in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
art. 3 - Organi
Sono organi del Centro: il Consiglio, la Giunta, il Direttore.
art. 4 - Consiglio
Il Consiglio è costituito da docenti di Roma Tre - con interessi di ricerca su Roma e/o l'area metropolitana - designati, in numero, di regola, non inferiore a 15 e non superiore a 30, dal S.A., sulla base di indicazioni provenienti dai Dipartimenti a seguito di motivate candidature di docenti, in modo da garantire una rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari interessate e da un docente nominato dal Rettore.
Il Senato Accademico può indicare anche dei membri supplenti e può altresì integrare il Consiglio, nel corso del relativo mandato, di ulteriori tre membri, nel caso vengano avanzate dai Dipartimenti nuove proposte riguardanti i docenti che abbiano preso servizio presso l’Ateneo successivamente alla designazione del Consiglio scientifico del Centro.
I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo; in caso di assenza di uno o più componenti effettivi del Consiglio, i membri supplenti partecipano con voto deliberativo a partire dal più anziano dei presenti. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, e, in particolare, approva il programma annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva le convenzioni e i rapporti contrattuali con l'esterno.
Il Consiglio propone al Rettore un terna di docenti per la nomina del Direttore.
I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Esso può eleggere, su proposta del Direttore, un vice Presidente ed un vice Direttore. Del Consiglio fa altresì parte, il Segretario amministrativo pro-tempore, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Consiglio, se lo ritiene opportuno per la rappresentatività del Centro, può proporre la nomina di un Presidente del Centro. Per la nomina del Presidente si adotta la procedura prevista per la nomina del Direttore; in questo caso il Consiglio, nel proporre una terna di docenti, deve indicare al Rettore anche le funzioni che verranno assunte dal Presidente.
art. 5 - Giunta
La Giunta cura la programmazione delle attività scientifiche del centro e collabora con il Presidente ed il Direttore nella gestione del Centro e nella realizzazione del programma annuale di attività. E' composta da 5 a 7 docenti, oltre il Direttore, tenendo conto della necessità che di essa faccia comunque parte almeno un docente per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari interessate e che siano rappresentate le diverse categorie di docenti. Il numero dei Componenti della Giunta è deliberato dal Consiglio prima di procedere alle elezioni. Essa, tra l'altro, predispone, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il programma di attività per l'anno successivo.
I componenti della Giunta durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. L'elezione avviene con voto limitato ai sensi dell'art. 34, 2° comma, risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, sempre nel rispetto del vincolo relativo alla presenza di almeno un docente per ciascuna delle grandi aree di cui al comma precedente. Della Giunta fa altresì parte, il Segretario amministrativo pro-tempore, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.
art. 6 - Direttore
Il Direttore è nominato dal Rettore nell'ambito di una terna di professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno proposta dal Consiglio. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed ha la rappresentanza legale del Centro. Stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Centro, assicura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovraintende alle attività del Centro stesso.
Esso provvede, in particolare, a predisporre lo schema di bilancio preventivo e la proposta di programma annuale delle attività, nonché a dare attuazione alle delibere del Consiglio e della Giunta. Il Direttore trasmette al Rettore ogni anno entro il 31 dicembre una relazione sull'attività svolta nell'anno accademico precedente.
E' il consegnatario dei beni del Centro, coordina le attività e i servizi del Centro, ordina quanto occorre al suo funzionamento e sovraintende alla sua amministrazione. Il Direttore dura in carica quattro anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
art. 7 - Incontro annuale
Il Centro promuove di norma un incontro annuale per la discussione delle attività di ricerca su Roma e la sua area metropolitana. All'incontro saranno chiamati a partecipare i docenti dell'Università di Roma Tre e i borsisti del Centro; potranno altresì essere invitati docenti di altre università, ricercatori degli Istituti culturali e degli Enti pubblici, esperti.
art. 8 - Contratti e convenzioni
Per la realizzazione dei propri scopi, il Centro può stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati ed avvalersi di collaborazioni esterne.
Mediante appositi contratti e convenzioni il Centro può fornire servizi a Enti pubblici e privati nell'ambito delle finalità istituzionali e fatti salvi i prioritari interessi dell'Università.
art. 9 - Fondi
Il Centro opera mediante finanziamenti su fondi previsti in specifici capitoli del bilancio di Ateneo, assegnati dagli organi accademici competenti da parte dell'Università sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti, nonché della rendicontazione contabile e scientifica delle attività svolte negli esercizi precedenti.
Inoltre, possono contribuire alla gestione economica del Centro contributi di Enti pubblici e privati; corrispettivi derivanti da vendita e/o noleggio dei materiali elaborati e da altri servizi per gli utenti; corrispettivi derivanti dai servizi del Centro e della Biblioteca a terzi estranei all'Ateneo; proventi di attività per conto terzi, in base a contratti e convenzioni; contributi dei Dipartimenti; contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere; atti di liberalità.
art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
Le riunioni devono essere convocate almeno sette giorni prima della data di svolgimento prevista, salvo il caso di urgenza in cui il termine può essere ridotto a due giorni. Le convocazioni potranno essere validamente effettuate anche a mezzo di posta elettronica o fax. Per la validità delle deliberazioni dovrà essere presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; dal computo degli aventi diritto vanno detratti gli assenti giustificati.
Le giustificazioni possono essere raccolte anche per via telefonica, purché chi le riceve firmi una specifica dichiarazione con l'indicazione del giorno e dell'ora.
art. 11 - Partecipazione agli organi
La partecipazione agli organi costituisce un obbligo accademico, l'eventuale assenza dovrà essere giustificata.
In caso di tre assenze ingiustificate consecutive il componente dell'organo decade dall'incarico.
art. 12 - Norme finali e comuni
Per quanto previsto dal presente regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni del DPR 382/80, nonché le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università, e nel regolamento generale di Ateneo.
Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio del Centro. La delibera è trasmessa agli Organi di Governo dell'Ateneo per i provvedimenti di competenza ed è resa esecutiva da un Decreto Rettorale.
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione.